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Statuto autonomia ISSM G. Verdi

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STATUTO DI AUTONOMIA
dell’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “G. VERDI” di RAVENNA
(delibera del Consiglio Comunale di Ravenna P.G. 97742/149 del 9.11.2006)
Approvato dal MIUR con Decreto Dirigenziale n.33 del 14.2.2007
TITOLO I – Principi generali
Art. 1 Natura e ruolo dell’Istituzione
1. L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giuseppe Verdi” di Ravenna, di seguito denominato Istituto, è sede
primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale e svolge correlata attività di
produzione ai sensi della legge 508/99 art. 2 comma 4.
2. L’Istituto è dotato di personalità giuridica.
3. L’Istituto persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale
docente ai quali garantisce la partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti nel presente
Statuto.
4. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, l’Istituto gode di autonomia normativa, organizzativa,
finanziaria e gestionale secondo quanto disposto dal presente Statuto
Art. 2 Finalità
1. L’Istituto è sede primaria della alta formazione musicale, della correlata produzione musicale e della ricerca
scientifica in ambito musicale e opera per incentivarne lo sviluppo.
2. L’Istituto opera per la diffusione della pratica musicale nelle diverse fasce di età, dai giovanissimi agli adulti,
organizzando attività formative in proprio e in collaborazione con istituzioni scolastiche pubbliche e private, enti
di formazione, enti di produzione musicale, associazioni culturali, con particolare attenzione a quelle operanti sul
territorio.
3. L’Istituto promuove la diffusione della cultura musicale sul territorio attraverso manifestazioni culturali e
concertistiche realizzate in proprio e in collaborazione con altri istituti musicali italiani e stranieri, università ed
istituzioni culturali, con particolare attenzione a quelle operanti sul territorio.
Art. 3 Criteri guida
1. L’Istituto assume come criteri guida per lo svolgimento della propria attività i principi di efficienza e di efficacia,
assicurando, mediante gli strumenti di verifica previsti e disciplinati nel presente Statuto, la qualità e
l’economicità dei risultati.
Art. 4 – Diritto allo studio
1. Istituto, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in materia di diritto agli
studi universitari, organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio.
2. L’Istituto concorre inoltre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti ed
alla compiuta partecipazione alle attività accademiche.
Art. 5 – Libertà di insegnamento
1. L’Istituto garantisce la libertà di insegnamento ai singoli docenti nonché autonomia alle strutture didattiche.
Art. 6 – Libertà di ricerca
1. L’Istituto garantisce ai singoli docenti autonomia nella organizzazione della ricerca, sia per quanto attiene ai temi
della ricerca, sia per quanto attiene ai metodi.
Art. 7 Principi di attività amministrativa
1. L’Istituto uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza.
2. A tal fine garantisce la pubblicità degli atti e riconosce il diritto di accesso nelle forme e secondo le modalità
previste dalla legislazione vigente.
3. Cura la formazione del personale tecnico-amministrativo a garanzia del buon andamento dell’amministrazione
dell’Istituto.
Art. 8 Rapporti sindacali
1. L’Istituto, quale comunità di lavoro riconosce nel rapporto con le Organizzazioni sindacali un efficace contributo
al buon andamento della propria organizzazione.
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Art. 9 Pari opportunità
1. L’Istituto si adopera per garantire la parità di condizioni di studio e di lavoro.
2. A tal fine interviene per rimuovere, mediante opportune azioni positive, le situazioni di svantaggio che ne
impediscono la piena realizzazione.
Art. 10 Collaborazioni
1. L’Istituto promuove la collaborazione con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, scuole primarie e
secondarie, istituzioni pubbliche e private, assumendola come essenziale ai fini della crescita culturale e dello
sviluppo della comunità in cui opera.
TITOLO II
Fonti normative
Art. 11– Statuto
1. Il presente Statuto, adottato ai sensi del DPR 28 febbraio 2003 n. 132, disciplina l’ordinamento e
l’organizzazione dell’Istituto, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale vigente.
2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei
componenti, sentito il Consiglio accademico.
3. Il Consiglio accademico può sottoporre al Consiglio di amministrazione la proposta di modifica dello Statuto.
1/3 del personale dipendente dell’Istituto può, altresì, sottoporre proposta di modifica.
4. Le modifiche dello Statuto sono emanate dal Presidente con proprio decreto.
5. Lo Statuto ed eventuali sue modifiche vengono inviati al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, per l’approvazione, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con la presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 12 – Autonomia regolamentare
1. L’Istituto nell’ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altro
regolamento necessario all’organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi , nonché al corretto
esercizio delle funzioni istituzionali.
Art. 13 – Regolamento generale dell’Istituto
1. Il regolamento generale dell’Istituto detta, nel rispetto dei regolamenti di cui agli artt. 14, 15 e 32, comma 1, del
presente Statuto, detta i principi e le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento
dell’Istituto. In particolare il Regolamento generale dell’Istituto fissa:
a) Le modalità per l’elezione degli Organi di ogni ordine e grado, nonché quelle per l’elezione della
rappresentanze negli organi collegiali;
b) Le norme relative alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute e delle deliberazioni degli
organi collegiali;
c) Le norme per l’organizzazione e il funzionamento del Nucleo di valutazione previsto dal presente
Statuto.
2. Il Regolamento generale dell’Istituto è adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal consiglio di
amministrazione sentito il Consiglio Accademico.
Art. 14 – Regolamento didattico
1. Il Regolamento didattico di Istituto disciplina l’ordinamento degli studi in conformità ai criteri generali fissati dal
regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera h) della legge 508/99.
2. Il Regolamento didattico di Istituto è deliberato, dal Consiglio Accademico a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
3. Il Regolamento, dopo la fase di controllo ministeriale, è emanato con decreto del Presidente.
Art. 15 – Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità
1. Il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità disciplina le modalità di esercizio dell’autonomia
amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all’articolo 2, comma 4, della legge 508/99, in modo da
assicurare la rapidità e l’efficienza dell’erogazione della spesa e il rispetto dell’equilibrio finanziario del bilancio.
2. Il Regolamento è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione,
sentito il Consiglio Accademico.
3. Il Regolamento è sottoposto all’approvazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Funzione Pubblica.
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Art. 16 – Regolamento di disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi
1. L’Istituto in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n.241, adotta il regolamento per la disciplina dell’accesso ai
documenti amministrativi.
2. Tale regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è emanato con
decreto del Presidente.
Art. 17 – Regolamento degli studenti
1. L’Istituto adotta il Regolamento degli studenti, ai sensi del DPR n. 132/03.
2. Il Regolamento è soggetto ad approvazione da parte del Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli studenti,
ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera d) del DPR n. 132/03.
3. Il Regolamento degli studenti è emanato dal Presidente.
TITOLO III – Autonomia finanziaria e contabile
Art. 18 – Autonomia finanziaria e contabile dell’Istituto
1. L’Istituto ha autonomia finanziaria e contabile anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato
e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
2. I criteri per la gestione finanziaria e contabile sono stabiliti dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e
Contabilità, in modo da assicurare l’economicità, l’efficacia e l’efficienza dei centri di spesa.
Art. 19 – Risorse
1. Le fonti di finanziamento dell’Istituto sono costituite da trasferimenti del Comune di Ravenna, dello Stato, di altri Enti
pubblici e di privati e da entrate proprie.
TITOLO IV – Organi di governo e di gestione
Art. 20 – Il Presidente
1. Il Presidente è rappresentante legale dell’Istituto, salvo che per le collaborazioni e le attività conto terzi che
riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. La rappresentanza legale per
questo tipo di collaborazioni e attività spetta al Direttore.
2. Il presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e fissa l’ordine del giorno.
3. Il Presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro
una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.
4. Il Presidente rappresenta in giudizio l’Istituto, per quanto di competenza.
5. Il Presidente dura in carica tre anni accademici e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.
Art. 21 – Il Direttore
1. Il Direttore è responsabile dell’andamento didattico, scientifico ed artistico dell’Istituto e ne ha la rappresentanza
legale, per quanto di competenza, in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la
didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. Convoca e presiede il Consiglio Accademico.
2. Il Direttore è titolare dell’azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
3. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
4. Al Direttore è attribuita un’indennità di direzione a carico del bilancio dell’Istituto.
5. Il Direttore è eletto dai docenti e dagli accompagnatori al pianoforte, tra i docenti di ruolo, anche di altre
Istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti dal Regolamento di cui
all’art. 2 comma 7 lettera a) della legge 508/99. In sede di prima applicazione e fino all’adozione del predetto
regolamento, i requisiti sono stabiliti nel presente Statuto con riferimento all’esperienza professionale e di
direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali, come appresso specificato:
a) possesso di un’anzianità di ruolo di almeno 5 anni;
b) possesso di un diploma conseguito presso un Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato o di un diploma
accademico o di una laurea;
c) possesso del requisito di pregressa attività di direzione o vicedirezione.
Nell’ipotesi di conferimento dell’incarico di Direttore ai sensi dell’art. 241, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
6. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e può essere riconfermato, consecutivamente una sola volta.
7. Il Direttore nomina fra i professori di ruolo un Vice-Direttore, che in caso di assenza o impedimento lo
sostituisce nelle funzioni del suo ufficio che non gli siano espressamente riservate.
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Art. 22 – Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e
della produzione definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione
amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell’Istituto.
In particolare:
a) delibera, sentito il Consiglio accademico, lo Statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche,
artistiche e di ricerca, la programmazione della gestione economica dell’Istituto;
c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio accademico, l’organico
del personale docente per le attività didattiche, di produzione e di ricerca, nonché del personale non
docente;
e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Istituto, tenuto
conto delle esigenze didattiche, scientifiche, di produzione e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo
determinato dal Consiglio accademico;
f) La definizione dell’organico del personale docente e del personale non docente è approvata dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica (D.P.R. 132 art. 7 c. 7);
g) Nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso
dal Presidente;
2. Il Consiglio di Amministrazione esercita, altresì, tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e
speciali concernenti l’Ordinamento dell’Alta formazione artistica e musicale, nonché dal presente Statuto e dalla
normativa regolamentare.
3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
a) Il Presidente;
b) Il Direttore;
c) Un docente dell’istituzione, oltre al direttore, designato dal Consiglio accademico;
d) Uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
e) Un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto tra personalità del mondo dell’arte e della cultura,
del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati .
f) Il Consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal
Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche
pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento
dell’istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3 dell’art. 7 del DPR 132/2.003, nominati successivamente alla
costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell’intero organo;
5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i rappresentanti delle varie componenti sono rieleggibili
consecutivamente una sola volta.
6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi, e, in via straordinaria,
ogni volta in cui il Presidente lo ritenga opportuno. E’ convocato, altresì, su richiesta motivata di almeno 2/5 dei
componenti.
7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore amministrativo, con voto consultivo.
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Art. 23 – Consiglio Accademico
1. Il Consiglio Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività
didattiche, di produzione e di ricerca dell’Istituto.
Promuove la cooperazione con altre Istituzioni appartenenti all’Alta formazione artistica e musicale, con Università,
scuole pubbliche e private, enti di produzione, Centri culturali e di ricerca. Assicura il costante collegamento con le
Istituzioni e le forze sociali e produttive. Il Consiglio Accademico è costituito con decreto del Presidente ed è
composto da:
a) il Direttore, che lo presiede;
b) sei docenti di ruolo da almeno 5 anni, in rappresentanza delle aree disciplinari presenti nell’Istituto, così come
saranno definite dal Regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera h) della legge n. 508/99. Fino
all’approvazione del predetto Regolamento le aree disciplinari sono così determinate:
– strumenti a fiato (clarinetto, corno, fagotto, flauto, oboe, tromba, trombone);
– strumenti a tastiera e percussione (pianoforte principale, pianoforte complementare);
– strumenti ad arco e a corda (violino, viola, violoncello);
– teoria e storia della musica (teoria e solfeggio, cultura musicale generale, storia della musica, bibliotecario);
– musica d’assieme (musica d’insieme per fiati, esercitazioni orchestrali, esercitazioni corali).
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L’elettorato attivo è costituito dai docenti di ruolo, dai titolari di supplenza annuale e dagli accompagnatori di
pianoforte. L’elettorato passivo spetta ai soli docenti di ruolo titolari di insegnamenti ricompresi nelle aree
disciplinari.
Per ciascuna area disciplinare è eletto almeno un rappresentante.
Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento di Istituto.
c) due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
2. Spetta in particolare al Consiglio Accademico:
a) Determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e
di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all’esercizio finanziario di riferimento e
valutando e coordinando le proposte elaborate dal Collegio dei Professori;
b) Assicurare il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
c) Definire le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
d) Esercitare ogni altra funzione non espressamente demandata dal D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 al
Consiglio di Amministrazione;
e) Esercitare le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all’articolo
2, comma 7, lettera e), della legge 508/99.
f) Deliberare, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 7,
lettera h) della legge 508/99 il Regolamento didattico di Istituto e il Regolamento degli studenti, sentita
la Consulta degli studenti.
3. Il Consiglio accademico dura in carica tre anni e i rappresentanti delle varie componenti sono rieleggibili
consecutivamente una sola volta
Art. 24 – Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei revisori è l’organo di controllo interno della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale
dell’Istituto.
2. Il Collegio dei revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da tre membri di cui uno designato
dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88; il Collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del Codice civile in quanto compatibili.
3. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni, può essere riconfermato una sola volta.
Art. 25 – Nucleo di valutazione
1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico,
è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di
comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica tre anni e possono essere nominati per un altro triennio.
3. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
a) ha compiti di valutazione dei risultati dell’attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo
dell’Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l’utilizzo ottimale delle
risorse;
b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell’Istituto sulla base di criteri generali
determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al
Sindaco e al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l’assegnazione da
parte del Ministero di contributi finanziari;
c) acquisisce periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche,
dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
4. L’Istituto assicura al Nucleo di valutazione l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni
necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
Art. 26 – Collegio dei Professori
1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i Docenti nonché dagli accompagnatori
al pianoforte in servizio presso l’Istituto. Al Collegio dei Professori compete:
a) svolgere funzione di supporto alle attività del Consiglio Accademico;
b) esprimere parere sulle modifiche allo Statuto, sul Regolamento generale dell’Istituto e sul regolamento didattico
di cui all’articolo 2, comma 7, lettera h) della legge 508/99.
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Art. 27 – Consulta degli Studenti
1. La Consulta degli Studenti è l’organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e
di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.
2. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli Istituti fino a cinquecento studenti, di
cinque per gli Istituti fino a mille, di sette per gli Istituti fino a millecinquecento, di nove per gli Istituti fino a
duemila, di undici per gli Istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel
Consiglio Accademico.
3. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare
proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all’organizzazione
didattica e dei servizi per gli studenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.
5. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all’articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c) del
DPR n. 132 del 28 feb. 2003, il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di
una rappresentanza degli studenti.
TITOLO V – Ordinamento e organizzazione della didattica
Art. 28 – Titoli di studio
1. L’Istituto istituisce e attiva corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, nonché corsi di perfezionamento
e di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo musicale.
2. L’Istituto organizza l’attività didattica necessaria al conseguimento dei titoli di Diploma accademico di primo livello,
Diploma accademico specialistico di secondo livello, Diploma accademico di formazione alla ricerca, secondo
l’ordinamento degli studi determinato dal Regolamento Didattico di Istituto, in conformità al regolamento didattico di
cui all’articolo 2, comma 7, lettera h) della legge 508/99.
Art. 29 – Collaborazioni
1. Per il perseguimento dei propri obiettivi didattici, l’Istituto promuove ogni forma di collaborazione con istituzioni di
alta formazione artistica e musicale e università italiane e straniere, scuole primarie e secondarie, istituzioni private,
incentivando lo scambio di docenti e studenti.
2. In conformità ai regolamenti di cui all’art. 2, comma 7, della legge n. 508/99 promuove, anche attraverso convenzioni
o consorzi, ogni utile collaborazione con soggetti pubblici e privati. In particolare, favorisce lo svolgimento di tirocini
pratici e di cicli di conferenze, seminari, esercitazioni. Promuove il finanziamento di borse di studio per ogni forma di
attività didattica nonché di borse di formazione alla ricerca e post-formazione alla ricerca anche riservate a studenti
stranieri. Tali attività devono, comunque, essere svolte sotto la responsabilità di personale accademico o universitario.
3. L’Istituto assicura, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Istituto, la pubblicità delle diverse
forme di collaborazione e dei relativi risultati.
TITOLO VI – Strutture di sostegno all’organizzazione della didattica, della produzione e della
ricerca
Art. 30 –Biblioteca
1. La Biblioteca dell’Istituto provvede a conservare, a incrementare e a rendere fruibile il patrimonio documentario e
museale, su qualsiasi supporto, in correlazione sia all’attività didattica, di ricerca e di produzione dell’Istituto sia alla
sua funzione di biblioteca musicale del territorio.
2. La Biblioteca è dotata dal Consiglio di Amministrazione di locali, personale e risorse finanziarie proporzionali al
patrimonio posseduto, all’utenza, ai servizi e alle funzioni previste.
3. Alla Biblioteca è preposto il bibliotecario.
4. Per quanto attiene la funzione di supporto all’attività didattica e di ricerca, il bibliotecario può essere coadiuvato da
una Commissione, composta da docenti, da studenti e dall’amministrazione.
5. Il funzionamento della Biblioteca è disciplinato da un Regolamento interno, redatto dal bibliotecario, adottato con
decreto del Presidente, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio accademico e il Direttore
amministrativo.
6. La Biblioteca opera nell’ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale del Ministero per i beni e le attività culturali e
dei sistemi bibliotecari locali, partecipando alla cooperazione internazionale.
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TITOLO VII – Rapporti con l’esterno
Art. 31 – Contratti e convenzioni
1. L’Istituto nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità,
può stabilire rapporti di produzione, ricerca o di alta formazione artistica e musicale e professionale con Enti pubblici
e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti
istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte.
2. Una quota dei finanziamenti provenienti da convenzioni, contratti, consulenze ed altre forme di cooperazione tecnica
e scientifica, al netto delle spese, deve essere riservata alla produzione e alla ricerca, secondo i criteri e le modalità
stabilite dal regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
TITOLO VIII – Uffici e organizzazione amministrativa
Art. 32 – Principi e criteri direttivi
1. Con regolamento deliberato dall’attuale organo di gestione e approvato dal Ministero ai sensi dell’art. 14, comma 3,
del D.P.R. n. 132/03, è disciplinata l’organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile
dell’Istituto;
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione
amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell’Istituto;
3. L’ Istituto conforma l’organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicità,
funzionalità e imparzialità di gestione valorizzando la professionalità e responsabilità del personale tecnicoamministrativo. Garantisce la trasparenza dell’azione amministrativa.
4. Intrattiene corrette relazioni con le rappresentanze dei lavoratori.
5. Il modello organizzativo dell’ Istituto si uniforma a criteri di organizzazione funzionale.
Art. 33 – Incarico e attribuzioni del Direttore Amministrativo
1. Il Direttore Amministrativo è a capo degli Uffici e dei Servizi amministrativi e contabili dell’Istituto. Cura,
nell’ambito degli indirizzi fissati dagli organi di governo e in attuazione delle delibere degli stessi, la gestione
finanziaria tecnica ed amministrativa dell’Istituto, fatte salve le competenze attribuite dalla legge o dal presente
Statuto agli organi di governo e alle strutture didattiche o di produzione o di ricerca.
2. L’incarico di Direttore Amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del
Direttore, ad un dipendente dell’Istituto, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in
possesso di laurea e già appartenente all’area direttiva.
3. L’incarico di cui al comma 2 può essere altresì attribuito, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall’art.
19 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Il Direttore Amministrativo in particolare:
a) cura l’acquisizione delle entrate del bilancio;
b) è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché della imparzialità, trasparenza e buon andamento
dell’azione amministrativa;
c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell’Istituto, i poteri di spesa di sua
competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme
amministrativo-contabili previste dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
d) è altresì responsabile delle attività svolte dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi
affidati in relazione agli obiettivi da raggiungere;
e) indirizza, coordina e controlla l’attività del personale tecnico-amministrativo;
f) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;
g) chiede pareri anche agli organi di altre amministrazioni in ordine a questioni relative al personale tecnico –
amministrativo;
5. L’attività di direzione amministrativa non si estende alla gestione della didattica, della produzione e della ricerca.
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TITOLO IX – Disposizioni procedure e norme finali e transitorie
Art. 34 – Statuto e regolamenti
In sede di prima applicazione:
1. Il presente Statuto è deliberato dall’attuale organo di gestione, sentito il Collegio dei professori e i due rappresentanti
degli studenti.
2. Il Regolamento didattico di Istituto è deliberato dal Collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli
studenti, sentito l’organo di gestione;
3. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall’attuale organo di gestione, integrato da due
rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze;
4. Lo Statuto ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonché il Regolamento degli uffici
amministrativi, sono deliberati e trasmessi, ai Ministeri competenti secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 132 del
28 febbraio 2003.
5. Il Regolamento didattico di Istituto è trasmesso entro novanta giorni a partire dalla data di pubblicazione del
regolamento di cui all’articolo 2, comma7, lettera h), della legge 508/99, al Ministero che, acquisito il parere del
CNAM, esercita il controllo;
6. i Regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il
Consiglio accademico;
Art. 35 – Funzionamento degli Organi
1. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla normativa legislativa o statutaria, il Regolamento generale di
Istituto e i regolamenti interni, nel disciplinare il regime giuridico degli Organi amministrativi, devono attenersi ai
seguenti principi:
a) il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza dell’Organo. Scaduto il mandato,
l’Organo amministrativo già in carica esercita, in regime di prorogatio, l’attività di ordinaria
amministrazione e adotta gli atti urgenti indifferibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni;
b) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze dell’Organo
di cui è componente elettivo o designato decade dal mandato. La disposizione non si applica ai componenti
di nomina ministeriale ed ai componenti di diritto;
c) nel caso di cessazione, per qualsiasi causa della qualità di componente elettivo, subentra il primo dei non
eletti che ne abbia titolo; ove ciò non sia possibile si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo
che l’Organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi;
Art. 36 – Acquisizione di pareri
1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, questo deve essere emesso entro il termine
stabilito dalle disposizioni regolamentari.
2. In caso di decorrenza del termine senza che l’Organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che
lo stesso abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’Organo richiedente può procedere indipendentemente
dall’acquisizione del parere.
Art. 37 – Incompatibilità
1. I componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione non possono anche essere membri del Consiglio Accademico.
Art. 38 – Norme transitorie
1. Non avendo l’Istituto un organo di gestione, le funzioni che il DPR n. 132 e il presente Statuto attribuiscono a tale
organo, vengono esercitate dal Comune di Ravenna e per esso dai rispettivi organi a seconda delle competenze.
Conseguentemente il Comune di Ravenna approva il presente statuto in quanto soggetto che sostiene tutti gli oneri
finanziari e di gestione dell’istituzione ed esercita sulla stessa un generale potere di vigilanza e di controllo a mezzo
dei propri organi.