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Decreto Ministeriale n. 933 del 02.08.2022 – News – Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore

A decorrere dell’a.a. 2022-2023, le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e le Università facilitano la contemporanea iscrizione degli studenti, secondo le modalità previste dal presente decreto, avuto riguardo alle particolarità dei singoli corsi di studio in termini di obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e metodologie didattiche.

 

Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master anche presso più istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, conseguendo due titoli di studio distinti. Al fine di favorire l’interdisciplinarità della formazione, l’iscrizione a due corsi di studio è consentita qualora i due corsi si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, in termini di crediti formativi accademici.

 

È altresì consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, di cui all’art. 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508 o a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo art. 2 della legge 508 del 1999.

 

L’iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 2 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere anche per corsi accreditati ai sensi dell’art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

 

Non è consentita l’iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni dell’AFAM italiane ovvero italiane ed estere.

 

Nel caso di iscrizione ai corsi di studio internazionali che portino al conseguimento di titoli doppi, multipli o congiunti con Istituzioni estere, e di titoli congiunti rilasciati nel caso di corsi di studio interistituzionali nazionali si applica esclusivamente la normativa vigente in materia.

 

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